Art. 11.
(Codici deontologici).

      1. Ciascun Ordine professionale adotta un codice deontologico, valido per tutte le sue articolazioni territoriali, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
      2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale con deliberazione assunta previa consultazione dei consigli locali e approvata dal Ministro vigilante.